Reclami

 

Il contraente, l’assicurato e il beneficiario hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza dell’intermediario Medioinsurance s.r.l. utilizzando i seguenti canali:

  • a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Via Cucchi, 6 24121, Bergamo, (BG)
  • via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@medioinsurance.com
  • a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC medioinsurance@pec.it

avendo cura di indicare:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Medioinsurance provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente, l’assicurato e il beneficiario, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro entro il termine sopra indicato, di rivolgersi per iscritto tramite PEC, fax o posta ordinaria, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario e l’eventuale riscontro fornito dal medesimo, a:

– IVASS, Servizio Tutela del consumatore, via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; fax al numero 06.42.133.206; Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità www.ivass.it.

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art. 22 del DL 179/2012 (es. Broker con altro Broker, Broker con Agenzia), i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione.

Gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.

Il contraente l’assicurato e il beneficiario hanno altresì la possibilità di rivolgersi al Fondo Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione c/o  CONSAP S.p.A. Servizio gestione Fondi di Garanzia Via Yser, 14 – 00198 Roma – PEC consap@pec.consap.it – Fax 06.85796538 – E-mail fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale eventualmente causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall’Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di r.c. professionale.